adr 2019 consulenza trasporto merci pericolose strada

 

Al termine del semestre transitorio, dal 1° luglio 2019 il trasporto di merci pericolose su strada viene regolamentato dalla nuova edizione dell’Adr 2019, che introduce importanti modifiche rispetto alla precedente edizione (ADR 2017).

Nella nuova edizione risaltano in particolare le seguenti novità:

Il consulente Adr diventa obbligatorio anche per gli speditori

Dal 1° luglio 2019, con un periodo transitorio con scadenza al 31 dicembre 2022, è obbligatorio per gli speditori provvedere alla nomina del consulente ADR.

Riteniamo sia importante provvedere a selezionare e nominare un consulente ADR in tempi brevi al fine di aver prontamente un valido supporto nella gestione degli obblighi che gravano sugli speditori (definiti dalla sottosezione 1.4.2.1. dell’Adr) e per evitare le sanzioni previste nel caso di una gestione non conforme delle spedizioni.

L’abrogazione dell’esenzione prevista dalla sotto-sezione 1.1.3.1 (b)

“I trasporti di macchinari o dispositivi che possono contenere merci pericolose al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, anche nel caso siano adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto”, che venivano gestiti in esenzione ADR dal 1 luglio 2019, devono rispettare le regole dell’Adr 2019.

Ai macchinari o dispositivi sopra indicati, definiti “oggetti”, sono attribuiti nuovi numeri ONU, introdotti dall’ADR 2019.

Modifiche relative all’esenzione per quantità trasportate per unità di trasporto del 1.1.3.6

Gli  “oggetti” con i nuovi numeri ONU vanno a confluire, modificandola, la categoria di trasporto 4 della tabella 1.1.3.6.3.

Documento di trasporto per unità di trasporto del 1.1.3.6- rif. nota 1 del 5.4.1.1.1 (f)

Il calcolo dei quantitativi delle merci pericolose che costituiscono l’unità di trasporto in esenzione ADR devono essere indicati nel documento di trasporto delle merci pericolose.

Tale novità interessa in particolare le imprese speditrici/caricatrici che dovranno modificare il proprio software gestionale (Erp) al fine di emettere documenti di trasporto conformi all’ADR 2019 e per effettuare una verifica più puntuale sull’idoneità dei trasportatori (autista e veicoli) a cui vengono affidate le merci pericolose.

Un’importante conferma

Rimane confermato l’obbligo di formazione per tutti gli operatori coinvolti nella gestione del trasporto di merci pericolose ed in particolare la “formazione in materia di sicurezza” prevista dalla sottosezione 1.3.2.3 dell’ADR. E’ importante sottolineare che tale adempimento deve essere inserito e gestito nell’ambito degli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro già previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Per qualsiasi ulteriore informazione o in vista di una consulenza o di un momento formativo è possibile contattarci a tutti i nostri recapiti, telefonici ed email.

 

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